Codice Etico

CRONISTORIA AGGIORNAMENTI

REV. Data Approvato da Firma Note
00 11/05/2021 C.d.A. Firmato implementazione Modello 231

1. L’AZIENDA

2. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

3. DESTINATARI

4 PRINCIPI ETICI FONDAMENTALI

4.1 Principio di legalità

4.2 Principio di responsabilità

4.3 Principio di imparzialità

4.4 Principio di onestà

4.5 Principio di trasparenza

4.6 Principio di riservatezza

4.7 Principio di libera e leale concorrenza

4.8 Valore della reputazione e della credibilità aziendale

4.9 Lotta alla corruzione

5.1. Rapporti con i soci

5.3. Rapporti con la Pubblica Amministrazione

5.4. Rapporti con i clienti

5.5. Rapporti con i fornitori

6 CODICE DI CONDOTTA DI TERZE PARTI

6.1 Conformità alle leggi

7. Attuazione del Codice Etico

7.1 Sanzioni

7.2 Violazioni del Codice Etico correlate al D.Lgs. 231/2001

7.3 Organismo di Vigilanza

7.4 Segnalazione delle violazioni

8 Norma finale di rinvio

1. L’AZIENDA

Interkom S.p.A. opera nel campo dell’importazione del caffè e sua distribuzione ai torrefattori italiani ed esteri.

La società, con sede a Napoli, Via Bernini n. 20 (80129), è in grado di importare caffè da tutti i paesi del mondo, grazie a una rete di produttori con cui la Interkom collabora ormai da anni.

2. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

L’attuale compagine societaria, consapevole dei valori etici che la società ha maturato nel corso di decenni, ha deciso di adottare il presente Codice Etico (in prosieguo altresì denominato “Codice”) nel quale racchiudere tutti i principi cardine attorno ai quali ruota l’Azienda e che la stessa intende qualificare come principi morali fondamentali ai quali sia i soggetti appartenenti alla Società, sia i terzi che per qualunque motivo abbiano contatto con la stessa dovranno rispettosamente adeguarsi.

Il Codice nasce dall’attenzione al rispetto della legalità che guida le scelte imprenditoriali e che ha indotto la Società a dotarsi di uno strumento volto ad orientare le proprie attività secondo una chiara prospettiva di prevenzione degli illeciti, in conformità alle prescrizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 in materia di responsabilità degli enti da reato. La stesura di questo Codice Etico segna dunque una tappa fondamentale del processo decisionale che ha condotto la Società a costruire il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo finalizzato alla prevenzione dei reati (di seguito, MOGC): un sistema di misure di prevenzione nel quale il presente Codice trova la propria collocazione naturale come fonte di autodisciplina dell’operato aziendale orientata all’etica, a prescindere dalle conseguenze di natura penale.

La Società, difatti, con l’adozione del presente Codice, ha deciso di identificare criteri comportamentali ed etici che vanno al di là dei principi di natura prettamente penale e permeano il profilo degli interessi societari intesi nel loro complesso, compresi quelli di natura prettamente economica.

3. DESTINATARI

I principi e le norme di cui al presente Codice sono vincolanti per tutti i soggetti che instaurano, a qualunque titolo, rapporti o relazioni stabili o temporanee con la Società e, quindi, interessano sia i soggetti apicali della Società, sia il personale dipendente, i collaboratori e i terzi. In conseguenza di ciò ogni destinatario ha il dovere di conoscere le regole di business conduct adottate dalla Società con il Codice e deve necessariamente ottemperarvi, per quanto di ragione, favorendo il tal modo la loro corretta applicazione e diffusione.

I soggetti destinatari del Modello, qualunque sia il vincolo o il rapporto che li lega alla Società, hanno quindi il dovere di rispettare i seguenti principi:

a) operare secondo i regolamenti, le procedure, le certificazioni e le prassi che Interkom ha adottato o attua;

b) adottare condotte che possano essere di esempio ed insegnamento per i colleghi di lavoro ed i terzi, dando in tal modo concreto risalto alle norme ed i principi morali di cui al presente Codice;

c) evitare di operare in contrasto, oltre che alle norme di legge, alle regole di cui al Codice Etico e, più in generale, del MOGC;

d) richiedere alla Governance o all’Organismo di Vigilanza di cui al successivo paragrafo 7, (in prosieguo anche OdV) chiarimenti in ordine all’interpretazione delle norme e procedure adottate dalla Società;

e) segnalare all’OdV qualsiasi condotta che, anche solo potenzialmente, si ritiene sia stata posta in essere in contrasto con l’adottato Modello, allegando elementi, prove e quant’altro utile all’istruttoria che dovrà essere svolta; la suddetta segnalazione potrà essere fatta direttamente all’OdV – eventualmente anche in forma anonima, purché fornita di idonei elementi che permettano la dovuta istruttoria.

La Società vigilerà con attenzione sull’osservanza del Codice, predisponendo adeguati strumenti di informazione, prevenzione e controllo e assicurando la trasparenza delle operazioni e dei comportamenti posti in essere, intervenendo, se del caso, con azioni correttive. Il Codice è portato a conoscenza di tutti coloro con i quali Interkom instaura relazioni commerciali, in Italia e all’estero.

4 PRINCIPI ETICI FONDAMENTALI

Interkom vincola il suo operato e quello e di tutti i destinatari del Codice al più rigoroso rispetto dei principi di seguito declinati, che la Società si è autoimposta.

4.1 Principio di legalità

Interkom riconosce come principio imprescindibile il rispetto della normativa vigente nel settore in cui opera. Tutti i collaboratori nello svolgimento delle loro attività sono tenuti a rispettare la legge e a conformarsi a standard etici di comportamento elevati. Tutto il personale è tenuto a svolgere le proprie attività nel pieno rispetto dei principi costituzionali, delle leggi, dei regolamenti, degli usi e delle prassi commerciali ed in generale di tutte le normative ad essa applicabili, sia nazionali che internazionali.

Su tutti i Destinatari del Codice, incombe l’onere non solo di conoscere, ma anche di rispettare le norme di legge applicabili allo svolgimento delle attività di propria competenza, tenendo presente che in nessun caso è tollerato il perseguimento di un interesse societario in violazione delle norme di legge e delle altre sopra elencate.

4.2 Principio di responsabilità

Interkom persegue in via continuativa i seguenti obiettivi misurabili:

  • la massima soddisfazione della clientela attraverso la qualità dei servizi offerti nel rispetto delle leggi vigenti in materia;

  • la corretta conservazione, distribuzione e consegna dei prodotti e l’ottimizzazione dei sistemi logistici per garantire la soddisfazione capillare e rapida degli ordini.

4.3 Principio di imparzialità

Nelle decisioni che influiscono sulle relazioni con i suoi stakeholders (ad es. in materia di scelta dei clienti da servire, rapporti con i soci e le imprese controllate e collegate, selezione e gestione del personale ed organizzazione del lavoro, selezione e gestione dei fornitori, ecc.), la Società ripudia ogni forma di discriminazione in base all’età, al sesso, all’orientamento sessuale, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche ed alle credenze religiose dei propri interlocutori.

4.4 Principio di onestà

La Società promuove l’onestà nei comportamenti interpersonali e nelle condotte di business quale principio cardine per la conduzione degli affari. In particolare, ripudia ogni condotta o modalità di azione fraudolenta nei rapporti con clienti e fornitori, tra i destinatari e verso tutti gli stakeholders e cura l’integrazione di principi etici nei processi decisionali e nella prassi lavorativa di amministratori e dipendenti tutti. In nessun caso il perseguimento dell’interesse aziendale può giustificare un comportamento disonesto o contrario alla legge da parte di uno dei destinatari del presente Codice.

4.5 Principio di trasparenza

La Società promuove il valore fondamentale della corretta informazione societaria indirizzata ai soci, agli organi sociali ed alle funzioni competenti, in ordine ai fatti significativi concernenti la gestione societaria e contabile e in alcun modo giustifica azioni dei propri esponenti atte ad ostacolare il controllo da parte degli organi societari preposti. Pertanto, i destinatari del presente codice, ove richiesti a norma di legge, sono tenuti a dare informazioni complete, trasparenti, comprensibili e accurate, in modo tale che, nell’impostare i rapporti con l’azienda, i vari stakeholders siano in grado di prendere decisioni autonome e consapevoli in funzione degli interessi coinvolti, delle alternative e delle conseguenze rilevanti. Nell’adozione di qualsiasi decisione la Governance attua condotte improntate alla massima trasparenza del processo decisionale, permettendo in ogni caso la tracciabilità ed i controlli a posteriori del modus operandi posto in essere.

Allo stesso modo, Interkom si impegna ad effettuare con completezza e trasparenza tutti gli adempimenti tributari previsti a suo carico dalla normativa vigente e a collaborare, ove previsto, con l’Amministrazione finanziaria. Le dichiarazioni fiscali e il versamento delle imposte rappresentano comportamenti non solo obbligatori sotto un profilo giuridico ma anche ineludibili nell’ambito della responsabilità sociale dell’azienda.

Pertanto, è assolutamente contraria all’interesse societario ogni violazione della normativa tributaria.

4.6 Principio di riservatezza

La Società adotta sistemi atti a garantire la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e si astiene dal ricercare o fornire a terzi dati non indispensabili alla gestione dei servizi, in conformità alle norme giuridiche vigenti in materia di protezione dei dati personali. I Destinatari assicurano altresì la riservatezza delle informazioni conosciute in occasione delle operazioni compiute per conto dell’Azienda.

I Destinatari sono inoltre tenuti a trattare dati e informazioni aziendali esclusivamente nell’ambito e per i fini delle proprie attività lavorative e, comunque, a non divulgare in alcun modo dati personali sensibili senza l’esplicito consenso degli interessati, ovvero informazioni aziendali riservate senza autorizzazione.

Interkom si impegna affinchè la conservazione e archiviazione digitale dei dati e dei documenti aziendali tengano conto dei problemi legati alla cosiddetta obsolescenza digitale e si adopera perché il materiale archiviato digitalmente non vada perduto con l’avvento di nuove tecnologie che non “riconoscano” precedenti supporti.

4.7 Principio di libera e leale concorrenza

Interkom intende tutelare il valore della concorrenza leale condannando ogni comportamento di tipo collusivo e sleale o abuso di posizione dominante. È infatti riconosciuto come di primaria importanza il principio di corretta e leale competizione sul mercato.

Nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie in materia Antitrust, nonché delle direttive e linee-guida del Garante Nazionale della Concorrenza e del Mercato, Interkom si impegna a non assumere comportamenti, né sottoscrivere accordi con altre imprese od enti che possano influenzare negativamente il regime di concorrenza tra i vari operatori del mercato. La società ripudia qualunque forma di concorrenza sleale e di turbativa nell’ambito delle trattative commerciali.

4.8 Valore della reputazione e della credibilità aziendale

Alla luce dei principi sopra enucleati, Interkom considera la buona reputazione, il buon nome e la credibilità aziendale quali valori immateriali oggettivi, da preservare e garantire in ogni attività disimpegnata dai destinatari.

Pertanto, i destinatari del presente Codice devono astenersi dal tenere qualsivoglia condotta che possa ledere, compromettere o semplicemente esporre a rischio il buon nome e la credibilità etica e commerciale della Società, al contempo, impegnandosi in prima persona a consolidarne la reputazione verso l’esterno.

4.9 Lotta alla corruzione

La Società, in coerenza con i valori di legalità, onestà e trasparenza sopra declinati, pone in essere, attraverso il MOGC ed altri atti di impulso aziendale, le misure atte a prevenire ed evitare fenomeni di corruzione, monitorandole al fine di renderle costantemente adeguate.

In particolare, non consente che siano versate somme di denaro o esercitate altre forme di corruzione allo scopo di procurare vantaggi diretti o indiretti all’azienda, vietando la corresponsione di dazioni, omaggi e/o regalie a terzi che oltrepassino le normali regole di ospitalità e cortesia sia nei confronti della Pubblica Amministrazione che dei privati.

4.10 Tutela dei lavoratori

La società promuove costantemente una seria politica aziendale di tutela della salute dei lavoratori che è fondata su misure preventive, individuali e collettive, per ridurre al minimo i potenziali rischi di infortuni sul posto di lavoro. Tutti i lavoratori sono tenuti a contribuire attivamente al mantenimento di uno standard ottimale di salute e sicurezza confrome alla legislazione vigente (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) segnalando prontamente alla Direzione eventuali lacune del sistema di sicurezza, ovvero attività svolte ai danni dei beni o delle risorse umane, di cui vengano a conoscenza nel corso delle attività lavorative.

4.12 Tutela dell’ambiente

Concentrando il proprio core business su un genere alimentare come il caffè che ha un forte legame con il mondo naturale, Interkom persegue un modello di sviluppo che si pone in linea con la sosteniblità ambientale, operando scelte commerciali che prestino particolare attenzione ai valori dell’eco-compatibilità ai quali sono ispirate anche le certificazioni di settore di cui la Società si fregia (Fair-Trade, UTZ, Rainforest Alliance, Operatore biologico ex art. 92-ter Reg. CE n. 889/08).

4.13 Prevenzione dei conflitti di interesse

La Società contrasta l’insorgenza di ogni situazione di conflitto tra l’interesse aziendale ed altri interessi particolari in grado di minare l’indipendenza e la capacità di valutazione e di giudizio di un soggetto operante nei rapporti aziendali. Per tale motivo, tutti i Destinatari del Codice evitano rigorosamente di strumentalizzare la propria funzione indirizzandola verso scopi che esulano dagli interessi della Società, che, invece, devono costituire l’unico fine ultimo di ogni condotta posta in essere, sempre, naturalmente, in totale sintonia con le norme del MOGC e del presente Codice. Nell’eventualità in cui un soggetto abbia sentore anche solo potenziale di trovarsi in una situazione di potenziale conflittualità con gli interessi dell’Azienda, dovrà immediatamente astenersi dall’agire, informando il proprio superiore gerarchico ovverosia il CdA di modo che uno di questi soggetti possa tempestivamente provvedere alla sua sostituzione al fine di non arrecare danni alla Società derivanti dall’interruzione del processo al quale il soggetto sostituito era destinato.

5 RAPPORTI CON INTERLOCUTORI ESTERNI

5.1. Rapporti con i soci

La Società crea le condizioni affinché la partecipazione dei soci alle decisioni di loro competenza sia diffusa e consapevole, promuove la parità di informazione e garantisce ai soci piena tutela da qualsiasi operazione che possa essere decisa ed eseguita dagli amministratori in conflitto di interessi con la Società.

Al contempo, Interkom previene ogni forma di esercizio occulto di potere gestorio da parte dei soci, avendo cura che questi non interferiscano con l’operato dell’organo amministrativo.

Gli amministratori, nel fissare gli obiettivi di impresa, si ispirano ai principi del Codice etico e rifiutano ogni illecita sollecitazione proveniente dall’esterno o dall’interno della compagine sociale.

5.2. Rapporti con parti correlate

I rapporti con le società controllate e collegate sono improntati al rispetto reciproco dell’autonomia imprenditoriale di ciascuna e ad evitare condotte di abuso di direzione e coordinamento poste in essere in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle parti correlate.

5.3. Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Nei rapporti con i soggetti della Pubblica Amministrazione, nazionale ed estera, sono vietate la ricerca e l’instaurazione di relazioni personali atte a favorire, a influenzare o a condizionare, direttamente o indirettamente, l’esito del rapporto.

Nel corso di un rapporto finalizzato ad ottenere un qualsivoglia provvedimento amministrativo, i Destinatari del presente codice si impegnano a:

  • non offrire opportunità di lavoro e/o commerciali a favore per personale pubblico coinvolto nella trattativa, nel rapporto ovvero ai loro familiari e affini;

  • non influenzare impropriamente le decisioni dei funzionari o incaricati che abbiano potere decisionale per conto della Pubblica Amministrazione;

  • non offrire doni, beni o utilità di qualsivoglia natura che possano essere intesi come rivolti alla ricerca di indebiti favori o che siano intesi come compenso per un atto dovuto o contrario ai propri compiti d’ufficio, a funzionari o incaricati della Pubblica Amministrazione, ovvero ai loro familiari e affini.

5.4. Rapporti con i clienti

La Società persegue l’obiettivo costante di massima soddisfazione della sua clientela. Pertanto, coloro che instaurano, a qualunque titolo, rapporti diretti con i clienti, per conto di Interkom, pongono in essere condotte improntate alla massima educazione, cortesia, disponibilità, competenza e professionalità, specie nelle fasi più delicate di reclamo dei clienti, di valutazione del fido da assegnare loro e di gestione del recupero crediti, avendo l’accortezza di impegnarsi nel tentativo di soddisfare in pari grado e modo le esigenze di tutti i clienti, senza discriminazione alcuna tra l’uno e gli altri.

Fermo restando il principio di non discriminazione, Interkom valuta con attenzione i profili della clientela, onde evitare di intrattenere relazioni commerciali con soggetti privi di quei requisiti morali e di onorabilità che la Società si è data con il presente Codice, ovvero che operino ai confini della legalità.

5.5. Rapporti con i fornitori

Nella selezione dei propri fornitori, Interkom è libera di svolgere trattative e concludere affari worldwide con qualsivoglia produttore di caffè crudo o altro fornitore di servizi, sempre concedendo le pari opportunità a tutti i soggetti coinvolti nella trattativa, ed operando con lealtà, imparzialità e senza discriminazioni di sorta. Le scelte societarie sono improntate principalmente su parametri oggettivi quali, ad esempio, la qualità del bene o del servizio offerto, la capacità, l’efficienza, l’esperienza e, solo in secondo luogo, si farà riferimento a criteri di convenienza economica. Interkom rifugge da qualunque scelta del fornitore che dovesse essere eseguita basandosi su conoscenze personali o favoritismi.

Nel contesto di ogni fornitura di beni o servizi, la Società richiede che le condotte attuate dai propri fornitori siano improntate al massimo rispetto delle norme dei principi di cui al presente Codice, considerando di primaria importanza l’integrità etica delle proprie controparti chiamate a svolgere la propria attività in armonia e sintonia con i principi adottati dalla Interkom, sulla base delle regole di condotta di seguito enucleate.

6 CODICE DI CONDOTTA DI TERZE PARTI

Di seguito viene sancito l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità riguardo alla condotta etica che Interkom si attende dai suoi fornitori di beni o servizi, inclusi i vari operatori della filiera di produzione e distribuzione di caffè crudo.

6.1 Conformità alle leggi

Ai fornitori e partner esterni che collaborano con Interkom, è richiesto di rispettare tutte le leggi, regole, regolamenti e trattati applicabili, ivi comprese, a titolo esemplificativo, le leggi relative all’anti-corruzione, alla competitività, alla condotta commerciale, alla qualità e agli ingredienti dei prodotti, agli standard ambientali, alla salute e sicurezza sul posto di lavoro, alla protezione della privacy e dei dati, alle condizioni di lavoro e di impiego e a qualsiasi altra legge applicabile ai prodotti e/o servizi forniti ad Interkom nei Paesi di stabilimento dei fornitori e partner.

6.2. Salute e sicurezza del lavoro e salvaguardia dell’ambiente

I fornitori e partner esterni sono chiamati ad assicurare un ambiente lavorativo salubre e sicuro a tutti i dipendenti che lavorano nei loro siti e stabilimenti, prestando massima attenzione alla salute e alla sicurezza dei lavoratori e rispettando tutte le leggi ed i regolamenti applicabili in materia di ambiente e sicurezza nei Paesi in cui operano.

6.3. Regolamentazioni sul commercio internazionale

Interkom richiede ai propri fornitori e partner esterni di rispettare i regolamenti sulle importazioni, sulle esportazioni e sul commercio applicabili worldwide, considerata la dimensione globale delle attività e lo sviluppo di nuovi mercati, che determina la necessità di conoscere e rispettare le norme di legge in materia di diritto doganale, di diritto commerciale internazionale e fiscale. Il rispetto delle norme fiscali e doganali, crea fiducia nei clienti, nelle autorità finanziarie e nell’opinione pubblica dal momento che eventuali irregolarità possono causare gravi danni economici e reputazionali ad Interkom ed agli operatori della sua catena di fornitura.

6.4. Condizioni di lavoro e rispetto dei diritti umani

Interkom si oppone fermamente all’uso di lavoro minorile, forzato o schiavizzato illegale, sfruttamento umano e a tutte le altre forme di inammissibile trattamento dei lavoratori.

La politica aziendale prevede di non instaurare rapporti commerciali con qualsiasi Partner esterno noto per violare le leggi sul lavoro o in altro modo utilizzare prassi lavorative disumane compreso lo sfruttamento, le punizioni fisiche, l’abuso, la servitù involontaria e altre forme di maltrattamento che possano comportare o favorire il procacciamento illegale di manodopera in condizioni di schiavitù, ad esempio attraverso il traffico di esseri umani.

Interkom è impegnata a rispettare i diritti dell’uomo ovunque nel mondo e ambisce a lavorare con Partner esterni che promuovano i seguenti standard in conformità alla legge applicabile:

uguali opportunità per tutti i dipendenti di tutti i livelli a prescindere dal colore, razza, sesso, identità sessuale, età, etnia, nazionalità d’origine, orientamento sessuale, stato civile, religione, stato di veterano di guerra, disabilità o qualsiasi altra caratteristiche protetta dalla legge;

un ambiente lavorativo salutare e sicuro che promuova un ambiente sano e protetto;

retribuzioni conformi alle leggi e ai regolamenti applicabili;

adesione agli obblighi legali relativi all’orario e alle retribuzioni lavorative per gli straordinari in conformità alle leggi locali;

rispetto della libertà di legittima associazione dei dipendenti e riconoscimento di tutti i diritti sindacali di organizzazione e contrattazione collettiva.

6.5. Standard di qualità

Interkom instaura rapporti commerciali solo con fornitori e partner esterni che producano, imballino, spediscano, custodiscano, o in altro modo detengano prodotti conformi alle pratiche relative alla buona manifattura, conservazione e distribuzione del proprio settore di business.

7. Attuazione del Codice Etico

La Società si impegna a portare a conoscenza di tutti i destinatari il contenuto del presente Codice con ogni mezzo utile e idoneo ed a renderlo comprensibile e conoscibile, a tutti i soggetti coinvolti nella propria attività. A tal fine, il Codice etico viene pubblicato sul sito internet di Interkom e reso accessibile a tutti gli stakeholders e ai terzi interessati.

La Società si impegna a definire le responsabilità e ad attivare procedure, pratiche o istruzioni per assicurare che i valori sopra indicati siano rispecchiati dai comportamenti concreti di tutti i Destinatari prevedendo, ove del caso, apposite sanzioni per le eventuali violazioni. L’osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali del Personale e di tutti gli outsourcers che operano per conto della Società.

Pertanto, l’applicazione del presente Codice rientra tra le responsabilità personali di ciascun Destinatario. Questi, una volta informato, non potrà invocare a giustificazione della propria inosservanza la mancata conoscenza del Codice.

I valori ed i principi contenuti nel Codice Etico saranno oggetto di adeguata formazione del Personale, mirata a creare condivisione sui contenuti e fornendo strumenti di consapevolezza e di conoscenza dei meccanismi e delle procedure per tradurre i principi etici in comportamenti da tenersi concretamente nell’operatività quotidiana.

7.1 Sanzioni

La violazione dei principi contenuti nel presente Codice, ove configuri altresì illecito disciplinare, dà luogo a procedimento disciplinare, a prescindere dall’eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento lesivo riscontrato costituisca anche reato.

Nell’ambito dei contratti di fornitura di beni o servizi e di collaborazione professionale, saranno inserite clausole risolutive espresse ai sensi dell’art. 1456 c.c. in relazione ai comportamenti che saranno risultati contrari ai principi del presente Codice.

7.2 Violazioni del Codice Etico correlate al D.Lgs. 231/2001

L’adozione dei principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 costituisce elemento essenziale del sistema di controllo preventivo che Interkom implementa attraverso l’adozione ed efficace attuazione del MOGC.

A tal fine, le regole comportamentali previste nel Codice costituiscono un riferimento di base cui i destinatari devono attenersi nei rapporti con gli interlocutori (pubblici e privati) e la loro violazione può essere sanzionata in base al sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello (tra cui il presente Codice Etico) ai sensi dell’art. 7, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 231/2001.

7.3 Organismo di Vigilanza

Interkom, in conformità all’art. 6, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 231/2001, istituisce al proprio interno un organo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Codice Etico e del MOGC, denominato Organismo di Vigilanza, le cui caratteristiche sono descritte nel MOGC medesimo. Tale organismo è indipendente dall’organo amministrativo, distinto da tutti gli altri organi e funzioni di Interkom e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo anche ai fini dell’attuazione del Codice etico.

Nell’esercizio delle sue funzioni, all’Organismo di Vigilanza sono attribuiti i seguenti compiti:

  • verificare l’applicazione ed il rispetto del presente Codice e promuovere il miglioramento continuo dell’etica nell’ambito societario;

  • fornire supporto ai Destinatari nell’interpretazione ed attuazione del Codice;

  • predisporre programmi di formazione dei destinatari finalizzati alla migliore conoscenza degli obiettivi e dei contenuti del Codice etico e delle conseguenze delle sue eventuali violazioni;

  • ricevere ed analizzare le segnalazioni di violazioni del Codice, promuovendo le verifiche più opportune;

  • accertare le violazioni del Codice;

  • proporre all’organo amministrativo eventuali modifiche ed integrazioni da apportare al Codice.

7.4 Segnalazione delle violazioni

Tutti i destinatari, interni ed esterni, sono tenuti a segnalare per iscritto le inosservanze del Codice commesse da altri destinatari all’Organismo di Vigilanza, all’indirizzo di posta elettronica del medesimo, pubblicato sul sito aziendale

L’Organismo di Vigilanza si impegna a tutelare gli autori delle segnalazioni contro eventuali ritorsioni cui possono andare incontro e a mantenerne riservata l’identità, salvo specifici obblighi di legge.

Le segnalazioni che risultino palesemente infondate sono soggette a sanzioni previste dal sistema disciplinare adottato dalle Società ai sensi dell’art. 7, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 231/2001.

8 Norma finale di rinvio

 

Il presente Codice trova attuazione coordinata con le prescrizioni del MOGC adottato dalla Società, scaricabile qui

Il Codice recepisce automaticamente ogni norma e direttiva aziendale, presente e futura, finalizzata al rispetto di leggi e regolamenti vigenti, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione dei reati d’impresa, costituendo un valido presidio legale per l’operatività dell’azienda e degli operatori della catena di fornitura.